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Che cosa significa MOCA (materiali a contatto con alimenti)?

Particolare importanza, per un’azienda come BAMA-Technologies, assume la normativa riguardante i MOCA, ossia i Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti.

Infatti, i prodotti alimentari, durante le varie fasi che riguardano la produzione, la trasformazione, la conservazione, la preparazione e la somministrazione, vengono in contatto con diversi tipi di materiali ed oggetti: si pensi ai contenitori per il trasporto, ai macchinari per la trasformazione o, ancora, ai materiali da imballaggio.

I componenti di tali materiali ed oggetti elencati devono presentare dei requisiti i quali certifichino che essi non vanno ad incidere negativamente sulla salute del consumatore o possano in qualche modo modificare la qualità degli alimenti.

A tal fine, l’Unione Europea ha introdotto, appunto, una serie di norme nonché di forme di controllo.

Chi deve presentare la dichiarazione MOCA?

Come si può ben intuire, sono numerose le attività soggette a rilasciare la Dichiarazione di Conformità MOCA. In particolare, si tratta di:

  • produttori di sostanze destinate ad essere usate per la produzione di MOCA;
  • produttori di materie plastiche intermedie o semilavorate, destinate ad essere trasformate in prodotti finiti;
  • produttori di prodotti finiti, chiamati anche “trasformatori” o “assemblatori” di MOCA;
  • importatori che immettono sul mercato UE (da paesi extra Unione Europea) sostanze, materiali intermedi o prodotti finiti;
  • utilizzatori finali (ad esempio catering o ristoranti).

Ben si capisce, quindi, che la Dichiarazione sarà diversa a seconda del soggetto interessato nella filiera produttiva alimentare: dal primo operatore a monte fino al commerciante a valle che sarà l’ultimo a doverla rilasciare al consumatore finale.

Cosa prevede la Dichiarazione MOCA?

È importante conoscere nel dettaglio cosa prevede la dichiarazione, in quanto essa rappresenta una vera e propria assunzione di responsabilità da parte del soggetto che la rilascia. Essa contiene:

  • esplicito riferimento alla normativa vigente, vedi Reg. 1935/2004/CE oltre ad eventuali specifiche norme in riferimento al materiale oggetto di dichiarazione (ad esempio, plastica, vetro, eccetera);
  • identità del produttore (Ragione sociale e dati di contatto);
  • identità dell’importatore (il destinatario del materiale);
  • tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso;
  • codice identificativo o numero della dichiarazione che consente la rintracciabilità univoca tra la dichiarazione ed i singoli lotti del medesimo materiale;
  • traduzione del documento nella lingua del cliente utilizzatore (importatore o operatore a valle);
  • informazioni circa l’uso ed eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto, eccetera), sostanze di composizione e limitazioni o restrizioni agli additivi “a doppio uso”;
  • tipo di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è destinato a venire a contatto;
  • qualora trattasi di materiali e/o oggetti di plastica riciclata, esplicito riferimento all’utilizzo di plastica riciclata proveniente esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di registro CE del processo medesimo;
  • data di compilazione;
  • firma dell’operatore economico o del soggetto delegato.

L’attuale legislazione riguardo i MOCA

Il primo riferimento normativo riguardante la certificazione MOCA risale al DM n. 6 del 21 marzo 1973 (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale).

Ad oggi, l’Unione Europea ha previsto sia delle regole generali, applicabili a tutti i tipi di MOCA, sia norme riferibili solo a preciso materiali. Inoltre, tali leggi possono essere integrate da normative nazionali degli Stati membri se vi siano vuoti legislativi nelle norme previste dall’Unione Europea.

Riguardo, appunto, la legislazione generale, si fa riferimento al regolamento CE n. 1935/2004 che prevede i principi generali di sicurezza per tutti i MOCA.

In particolare, tali principi impongono che:

  • i materiali non rilascino loro componenti negli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana;
  • i materiali non causino una modifica inaccettabile nella composizione, nel gusto e nell’odore degli alimenti.

Non solo, in quanto la norma prevede anche:

  • regole speciali per i materiali attivi e intelligenti (ossia quelli non concepiti per essere inerti);
  • la possibilità di adottare misure aggiuntive per specifici materiali come la plastica destinato al contatto con gli alimenti;
  • la procedura per eseguire le valutazioni di sicurezza delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di MOCA, che coinvolgono l’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
  • le regole sull’etichettatura, comprendenti un’indicazione circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia da vino o cucchiaio da minestra), oppure attraverso riproduzione del simbolo;
  • la documentazione per dimostrare la conformità e la rintracciabilità.

La conformità ai requisiti previsti per la fabbricazione dei MOCA, poi, è garantita dal regolamento CE n. 2023/2006. Esso, in particolare, prevede:

  • sedi adeguate allo scopo e personale informato delle fasi critiche della produzione;
  • sistemi documentati di assicurazione della qualità e di controllo della qualità sempre presenti nelle sedi;
  • scelta di materiali idonei per il processo di fabbricazione, tenuto conto della sicurezza e dell’inerzia dei prodotti finiti.

Tali norme, dette “Buone pratiche di fabbricazione dei materiali”, devono essere applicate a tutte le fasi del processo.

Accennavamo a come, oltre alla legislazione specifica, l’Unione Europea abbia pensato a specifiche misure per alcuni MOCA. In particolare, la regolamentazione più corposa è il regolamento dell’Unione Europea sui materiali e gli oggetti di plastica.

Il regolamento che descrive le norme sulla composizione della plastica è il n. 10/2011 che, inoltre, prevede un elenco di sostanze concesse per la fabbricazione di MOCA di plastica e fa corrispondere ad ogni sostanza un numero di identificazione unico.

La plastica, inoltre, è oggetto anche del regolamento CE n. 282/2008: infatti, al fine di utilizzare nel miglior modo possibile tale materiale, si sono fissate delle norme riguardo la plastica riciclata, poiché essa potrebbe essere contaminata con sostanze terze.

Quali comunicazioni devono effettuare i produttori di MOCA?

Oltre che il rispetto delle succitate normative, i produttori di MOCA devono ottemperare anche ad una corretta comunicazione circa l’impiego sicuro dei prodotti che poi andranno a contatto con prodotti alimentari.

In particolare, essa è rivolta agli utilizzatori ultimi nella catena degli approvvigionamenti. L’obiettivo è garantire il giusto uso dei materiali intermedi e, più che mai, comunicare ai consumatori le corrette istruzioni al fine di informare loro, appunto, dell’uso legale degli oggetti utilizzati.

Tali comunicazioni si concretizzano tramite le Dichiarazioni di conformità.

S’è detto in precedenza di come la normativa europea possa essere affiancata da una legislazione nazionale riguardante materiali specifici. L’Unione Europea, giusto per citarne alcuni, non ha previsto norme riguardanti carta e cartone, metallo, vetro e inchiostri da stampa. In conseguenza di ciò, alcuni degli Stati membri hanno provveduto con norme proprie.

Quali sono le sanzioni previste se non si rispetta il regolamento MOCA?

È necessario, in tal sede, ricordare anche le sanzioni previste per la violazione del regolamento sui Materiali ed Oggetti a Contatto con Alimenti. Riguardo l’Italia, il riferimento normativo è il decreto ministeriale D. Lgs. 29/2017.

Diamo una breve panoramica delle principali violazioni da tenere in considerazione e previste, appunto, dal suddetto decreto:

  • violazione dei requisiti generali (citati all’inizio dell’articolo) indicati all’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1935/2004;
  • violazione degli obblighi di comunicazione, rintracciabilità o etichettatura;
  • violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione;
  • violazione dei requisiti speciali indicati all’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1935/2004;
  • violazione delle misure specifiche riguardanti materiali e oggetti di plastica o di plastica riciclata, destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Le sanzioni previste possono arrivare anche ad 80 mila euro.

Chi verifica l’applicazione della legge?

Sono gli Stati membri a verificare che le norme siano effettivamente rispettate. Le autorità competenti, infatti, non solo controllano formalmente la documentazione fornita dai soggetti interessati ma effettuano verifiche sia nelle sedi degli stessi sia sui campioni dei materiali utilizzati al fine di effettuare analisi di laboratorio, grazie anche al supporto degli NRL ossia i Laboratori di riferimento nazionali.